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Autorizzazione paesaggistica in zona vincolata: non serve per la tenda parasole

lentepubblica.it • 24 Febbraio 2024

autorizzazione-paesaggistica-zona-vincolata-tenda-parasoleIl Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha dichiarato illegittimo il rifiuto della Soprintendenza di Firenze riguardante l’autorizzazione paesaggistica per una tenda parasole in una zona vincolata.


Il Tar Toscana ha accolto il ricorso presentato da un residente di Scandicci, affermando che il diniego era errato, immotivato e superficiale.

Il cittadino aveva presentato la richiesta di autorizzazione per una struttura ombreggiante a copertura di una serra situata in un’area-parco sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza, supportata dal Comune di Scandicci, aveva inizialmente respinto la richiesta, affermando che la struttura non era conforme alle norme paesaggistiche.

La controversia ruotava attorno alla qualificazione della tenda parasole, precedentemente inclusa in una lista di interventi edilizi richiesti dal precedente proprietario con l’approvazione del comune. La Soprintendenza aveva negato il permesso a causa dell’inadeguatezza del manufatto, senza specificare chiaramente i motivi della decisione.

Autorizzazione paesaggistica in zona vincolata: non serve per la tenda parasole

Il Tar Toscana, nel pronunciarsi a favore del ricorrente, ha sottolineato che la struttura non richiedeva un’autorizzazione paesaggistica, in quanto rientrava nella categoria di “installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato“, secondo il Dpr 31/2017.

Inoltre i giudici hanno criticato la mancanza di dettagli specifici forniti dalla Soprintendenza riguardo alla presunta violazione dei punti paesaggistici citati nel parere negativo. In particolare, ha sottolineato che il documento non offre una chiara comprensione di quali valori paesaggistici sarebbero stati compromessi o violati dalla realizzazione della tenda parasole.

I giudici hanno anche evidenziato il fatto che la Soprintendenza non ha adeguatamente risposto alle argomentazioni difensive presentate dai ricorrenti durante il procedimento. Questo suggerisce un’insufficiente considerazione delle osservazioni e delle giustificazioni fornite dai proprietari della struttura, contribuendo a una percezione di mancanza di trasparenza e di attenzione alle circostanze specifiche del caso.

La decisione del Tar Toscana annulla quindi il diniego del Comune basato sul parere contestato, riconoscendo la legittimità della richiesta del cittadino.

Questa sentenza in conclusione rappresenta una vittoria per il cittadino di Scandicci e solleva interrogativi sulla coerenza e la chiarezza delle valutazioni paesaggistiche: la pronuncia implica che il processo decisionale originario risulta viziato da carenze nella valutazione paesaggistica e nella considerazione delle argomentazioni difensive, sottolineando dunque l’importanza di una procedura più accurata e dettagliata in situazioni simili.

Il testo completo della Sentenza

Qui il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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